
Ci siamo!
Il termine finale concesso alle imprese per adeguarsi al GDPR, fissato al 19 maggio 2019 in seguito all’entrata in vigore della riforma sulla privacy con D.Lgs. n. 101/2018 per mettere in campo tutte le azioni necessarie per essere conformi con il GDPR (regolamento UE 2016/679) e il nuovo Codice della privacy, è trascorso.
Gli 8 mesi di tempo dall’entrata in vigore della riforma sulla privacy (Entrata in vigore del provvedimento D.Lgs. n. 101/2018 il 19/09/2018) per mettere in campo tutte le azioni necessarie per essere conformi con il GDPR (regolamento UE 2016/679) e il nuovo Codice della privacy, sono trascorsi, dallo scorso 19 maggio 2019 non potranno più esserci scuse!!
Il 19 maggio scorso è di fatto il scaduto termine di “grazia” per adempiere agli adeguamenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati e dal Codice della privacy, riformato dal D.Lgs. n. 101/2018.
L’art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 101/2018, stabilisce infatti che per i primi 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (entrato in vigore il 19-09-2018 come indicato in gazzetta ufficiale), il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.
In caso di verifiche ispettive, per non incorrere in applicazioni sanzionatorie, tutti i soggetti che trattano dati personali dovranno pertanto essere conformi con quanto indicato con GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.
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